STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “IDEM" Onlus

Art. 1 - Costituzione
1.    E’ costituita l’associazione denominata “Associazione IDEM”, che in seguito sarà denominata l’organizzazione.
L’organizzazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale).
2.    I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.  L’organizzazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata, è senza scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3.    E’ fatto obbligo l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

4.    La durata dell’organizzazione è illimitata.
5.    L’organizzazione ha sede legale in CLUSONE (BG), Via San Vincenzo de Paoli 9.
6.    Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 - Scopi
1.    L’organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri soci, opera nel settore: assistenza sociale e socio sanitaria;
per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3

Art. 3 - Finalità e Attività
1.    L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
a)    Rimuovere o ridurre le barriere di diversa natura (comportamentali, ambientali, culturali) che, nelle persone con durature menomazioni fisiche, mentali,        intellettuali o sensoriali, impediscono il pieno godimento dei diritti umani e aumentano la condizione di disabilità.
b)    Favorire la piena inclusione e le pari opportunità senza discriminazioni basate sulla disabilità
c)    Intervenire sulle cause di esclusione, discriminazione, assenza di pari opportunità delle persone disabili
d)    Incrementare per le persone disabili e le loro famiglie servizi e supporti che consentano la concreta applicazione dei diritti umani e la piena partecipazione alla        vita della società su base di eguaglianza.
e)    Sostenere adeguati livelli di vita e protezione sociale, di supporto delle spese collegate alle disabilità, forme di presa in carico, di abilitazione e di formazione.
f)     Progettare e realizzare percorsi e servizi individualizzati per persone disabili che migliorino le capacità di apprendimento, di relazione e l’integrazione        lavorativa
g)   Facilitare l’integrazione e l’inclusione in attività socio-occupazionali in realtà esterne all’organizzazione.
h)   Valorizzare le persone con disabilità, evidenziandone i punti di forza e le peculiari competenze (anziché i soli limiti) nei diversi ambiti della vita sociale.
i)    Promuovere momenti di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle tematiche legate alla disabilità in generale e al problema dell’inserimento lavorativo       per i disabili.
j)    Condividere l’esperienza maturata da ogni singolo socio con altre persone che si  trovassero ad affrontare una nuova diagnosi legata alla disabilità o un             connesso percorso educativo riguardante uno o più dei propri familiari.
k)   Promuovere attività educative e lavorative (ludiche, sportive, commerciali, artigianali, culinarie, turistiche, legate allo studio, alla vita associativa, all’agricoltura o       all’allevamento e culturali in genere),  idonee a valutare e sviluppare attitudini, interessi e potenzialità nei soggetti con disabilità, che li renda sempre più       protagonisti autonomi e consapevoli nella vita sociale.
l)    Collaborare con il territorio per favorire, attraverso una rete integrata, il lavoro sinergico con altri enti, associazioni, organizzazioni, cooperative e servizi sociali       che condividono e perseguono le finalità e le attività sopraindicate.

Al fine di svolgere le suddette attività l’organizzazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci.

Art. 4 – Soci dell’organizzazione
1.    All’organizzazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i princìpi e gli scopi dell’organizzazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'organizzazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’organizzazione, né tra i soci dell’organizzazione stessa. Sono soci dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Ciascun socio maggiore d’età ha diritto all’elettorato attivo e passivo, senza regime preferenziale per categorie soci (fondatori – ordinari), per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’organizzazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne che comunque non gode del diritto di voto in assemblea.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in  particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
2.    I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.
3.    Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:
a.    nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione
b.    l’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione del registro dei soci dell’organizzazione
c.    i soci cessano di partecipare all’organizzazione:
⋅    per dimissione volontarie
⋅    per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso
⋅    per decesso
⋅    per comportamento contrastante con gli scopi statuari
⋅    per persistente violazione degli obblighi statuari
d.    l’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci
1.    I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile o trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versata entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.

2.    Gli aderenti hanno il diritto:
•    di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare
•    di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali
•    di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione
•    di dare le dimissioni in qualsiasi momento

3.    Gli aderenti sono obbligati:
•    a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
•    a versare il contributo stabiliti dall’assemblea
•    a svolgere le attività preventivamente concordate
•    a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione

4.    Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
5.    Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.

 

Art. 6 - Patrimonio - Entrata
1.    Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:
•    da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
•    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
•    da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.
2.    Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:
•    contributi degli aderenti per le spese dell’organizzazione;
•    contributi di privati;
•    contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
•    contributi di organismi internazionali;
•    donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
•    rimborsi derivanti da convenzioni;
•    rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
•    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
•    fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
•    ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
3.    I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4.    Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 - Organi Sociali dell’organizzazione
1.    Organi dell’organizzazione sono:
•    l’Assemblea dei soci
•    Il Consiglio Direttivo
•    Il Presidente.
•    il Collegio dei Revisori dei Conti
•    il Collegio dei Garanti

Art. 8 - Assemblea dei soci
1.    L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Organizzazione.
2.    L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’organizzazione.
3.    La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione.
4.    La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5.    L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
•    approvare il programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
•    approvare la relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
•    esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
•    eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
•    eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
•    eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
•    approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
•    ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
•    fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico dei soci, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
6.    Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
7.    L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.
8.    L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.
9.    In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
10.    Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 16.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
1.    Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell’organizzazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti.
2.    Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, uno o più vice Presidenti, un Segretario/Tesoriere.
3.    Il Consiglio Direttivo si riunisce, su  convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
4.    Compete al Consiglio Direttivo:
•    compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
•    fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
•    sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del messe di aprile successivo all’anno interessato;
•    determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
•    accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
•    deliberare in merito all’esclusione di soci;
•    ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
•    la fissazione delle quote sociali;
•    la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
•    la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
•    ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;
5.    Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
•    inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
•    denigrazione dell’organizzazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
•    l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’organizzazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
•    il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
•    l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’organizzazione.
•    l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’organizzazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
6.    Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Art. 10 - Presidente
1.    Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2.    Il Presidente:
•    ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
•    è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
•    ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
•    convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;
•    in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
3.  In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Segretario/Tesoriere
1.    Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2.    Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
3.    Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
1.    L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2.    Il Collegio:
⋅    elegge tra i suoi componenti il Presidente;
⋅    esercita i poter e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
⋅    agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
⋅    può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
⋅    riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti

Art. 13 - Collegio dei Garanti
1.    L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci.
2.    Il Collegio:
⋅    ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
⋅    giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 - Gratuità delle cariche
1.    Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2.    Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 15 - Bilancio
1.    L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.
2.   Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3.    Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
4.    Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 16 - Modifiche alla Statuto - Scioglimento dell’organizzazione
1.    Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2.    Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Norme di rinvio
1.    Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 18 - Norme di funzionamento
1.    Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

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